(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Abruzzo  n.  48
                    Speciale del 28 aprile 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato; 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                        Finalita' ed oggetto 
 
  1. La Regione garantisce l'accesso alle spiagge  di  cani  e  gatti
accompagnati dal proprietario o da altro detentore nel rispetto delle
norme di  sicurezza  che  prevedono  l'uso  del  guinzaglio  o  della
museruola. 
  2. I comuni possono individuare entro il 30 marzo di  ciascun  anno
le aree in cui e' vietato l'accesso agli animali di cui al  comma  1,
prevedendo tuttavia per ogni comune almeno un tratto di spiaggia  per
il quale sia consentito l'accesso secondo  le  norme  della  presente
legge. 
  3. Per le necessita' di cui al comma 2 i concessionari o i  gestori
comunicano entro il 30  marzo  di  ogni  anno  al  comune  le  misure
limitative all'accesso degli animali alle spiagge.