(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 48 Speciale del 28 aprile 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato; IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' ed oggetto 1. La Regione garantisce l'accesso alle spiagge di cani e gatti accompagnati dal proprietario o da altro detentore nel rispetto delle norme di sicurezza che prevedono l'uso del guinzaglio o della museruola. 2. I comuni possono individuare entro il 30 marzo di ciascun anno le aree in cui e' vietato l'accesso agli animali di cui al comma 1, prevedendo tuttavia per ogni comune almeno un tratto di spiaggia per il quale sia consentito l'accesso secondo le norme della presente legge. 3. Per le necessita' di cui al comma 2 i concessionari o i gestori comunicano entro il 30 marzo di ogni anno al comune le misure limitative all'accesso degli animali alle spiagge.